La fondazione “ La Versiera 1718” (di seguito “ Fondazione”) ha sede legale in Varedo via Vittorio Emanuele II n. 1.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi operative.
La Fondazione ha durata illimitata.
La Fondazione non ha fine di lucro e persegue lo scopo di promuovere nel territorio della città di Varedo (provincia di Monza e Brianza ) l’acquisizione , il recupero, il restauro, la conservazione e la gestione del patrimonio storico, civico ed ambientale rilevante per la città.
Per il perseguimento dello scopo la Fondazione può:
La Fondazione può inoltre svolgere ogni altra attività utile al perseguimento dello scopo.
Essa opera sulla base di programmi annuali e pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
Assume la qualifica di fondatore il Comune di Varedo. Il legale rappresentante partecipa alla sottoscrizione dell’atto costitutivo della Fondazione.
Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, si impegnano a versare in via continuativa un contributo annuale al fondo di gestione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Partecipante è attribuita con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.
I Partecipanti sono esclusi con delibera del Consiglio di Amministrazione in caso di:
I partecipanti possono recedere in ogni momento dalla Fondazione, fermo il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.
I Partecipanti che sono stati esclusi o che non hanno esercitato la facoltà di recesso non possono ripetere le erogazioni effettuate
Sono cittadini Sostenitori i soggetti che versano una quota di sottoscrizione.
La quota sarà una tantum e di importo libero non inferiore al minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Sono Organi della Fondazione:
Gli uffici della Fondazione sono coordinati dal Direttore della Fondazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, nominati dal Fondatore.
Per la nomina del Consiglio di Amministrazione il fondatore procede all’individuazione dei componenti con l’assenso dei 4/5 dei capigruppo del Consiglio Comunale; alla terza riunione dei Capigruppo si procede con l’assenso della maggioranza e l’indicazione di un nominativo segnalato dalla minoranza.
I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere confermati per un massimo di due volte.
In caso di dimissioni e cessazione dalla carica, il Fondatore che aveva nominato il Consigliere cessato provvede alla sua sostituzione. Il nuovo nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.
Il Consiglio di Amministrazione è preposto all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare il Consiglio:
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all’anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno due Consiglieri.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano d’età.
Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede della Fondazione o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
L’avviso di convocazione, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché del relativo ordine del giorno, è inviato, con qualunque mezzo scritto idoneo a comprovarne la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l’avviso è inviato almeno tre giorni prima.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del consigliere che ne fa le veci.
Sono adottate a maggioranza dei componenti le delibere di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a),d),f), j),l) e p).
Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal presidente o dal Consigliere che ne fa le veci e dal segretario verbalizzante.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore, i componenti del Comitato scientifico e il Revisore Unico.
Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
Resta in carica tre anni e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto. Può essere confermato.
Ha la rappresentanza legale della Fondazione e può rilasciare procure.
Cura i rapporti con istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione .Tali provvedimenti sono sottoposti a ratifica nella prima seduta del consiglio successiva alla loro adozione.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere da lui di volta in volta delegato o, in mancanza di delega, dal Consigliere più anziano di età.
Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra persone in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza.
Resta in carica tre anni e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere confermato.
Egli sovrintende alla gestione ordinaria della Fondazione e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio. Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il comitato scientifico è composto da tre membri fino ad un massimo di cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Comitato scientifico sono scelti tra personalità eminenti nel campo di attività della fondazione.
Essi restano in carica tre anni e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. Possono essere confermati.
Esso esprime pareri su richiesta del consiglio di Amministrazione e del presidente della Fondazione e formula proposte.
I componenti del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
E’ nominato dal Fondatore tra gli iscritti all’Albo dei Revisori contabili.
Resta in carica tre anni e può essere confermato.
Il Revisore unico è organo di controllo contabile. Vigila sulla gestione economico-patrimoniale della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
Il revisore unico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Al Revisore unico verrà corrisposto un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo tariffa professionale vigente.
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, salvo che tale distribuzione sia imposta per legge.
Eventuali utili o avanzi di gestione, che non siano destinati a incremento del patrimonio, devono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali.
La Fondazione si estingue per sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo o per insufficienza del patrimonio al perseguimento dello stesso.
Il Consiglio di Amministrazione indicherà l’Ente con finalità omogenee a cui devolvere il patrimonio.
Per il primo triennio di attività della fondazione i titolari delle cariche sono indicati nell’atto costitutivo.
Per il primo triennio di attività il compenso dei consiglieri è indicato nell’atto costitutivo secondo le norme vigenti.
Per il primo triennio di attività il contributo dei fondatori al fondo di gestione è indicato nell’atto costitutivo.
Per il primo triennio la struttura gestionale farà riferimento agli organi gestionali del Comune di Varedo.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Fondazione "La Versiera 1718"
Via Vittorio Emanuele II - 1
20814 - Varedo MB
Codice Fiscale: 91122040156
Partita IVA: IT08965180964